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Articolo 1
E’ costituita in
Cosenza la “Consulta per
la promozione della qualità nelle attività urbanistiche ed
edilizie”, che di
seguito verrà indicata come “Consulta
per la qualità urbanistica ed edilizia
”, tra i seguenti soci fondatori:
-
Associazione Nazionale Costruttori Edili della Provincia
di Cosenza;
-
Collegio dei Geometri della Provincia di Cosenza;
-
Ordine degli Architetti, P. P. C. della Provincia di
Cosenza;
-
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza;
-
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia
di Cosenza;
-
Ordine Regionale dei Geologi.
Articolo
2 - Adesioni
Alla Consulta per la promozione della
qualità urbanistica ed edilizia possono aderire, come
soci effettivi, altre Associazioni o Enti che si
riconoscono negli scopi statutari e che siano accettati
dalla totalità dei soci fondatori.
Articolo 3 -
Sede e Segreteria
La sede della Consulta per la promozione
della qualità urbanistica ed edilizia è sita in Cosenza,
via Tocci 2/c, presso l’Associazione degli Industriali
della Provincia di Cosenza.
Articolo 4 -
Scopi
La “Consulta per la promozione della qualità urbanistica
ed edilizia” intende riunire tutte le categorie,
imprenditoriali e professionali, che operano sul
territorio e che siano interessate ad azioni comuni nei
confronti degli Enti che si occupano di trasformazione,
gestione del territorio e di attività inerenti i lavori
pubblici allo scopo di:
a)
promuovere
un ordinato ed armonico sviluppo sostenibile urbano e
rurale;
b)
aprire un
confronto permanente sui problemi, le difficoltà, i
vincoli e le procedure dell’insieme delle attività
urbanistiche ed edilizie della Provincia di Cosenza;
c)
promuovere,
fra le categorie aderenti, proposizioni ed azioni comuni
nei confronti di tutti quegli enti e/o autorità (Comuni,
Provincia, Regione, Soprintendenza ecc.) che hanno potere
autorizzativo e/o legislativo nei riguardi dell’attività
urbanistica ed edilizia in genere;
d)
predisporre
studi e proposte sui vari temi urbanistici ed edilizi al
fine di migliorare e snellire le normative vigenti e
concorrere alla redazione di nuovi strumenti operativi nei
settori di interesse;
e)
coordinare
l’attività di proposizione dei rappresentanti gli aderenti
alla Consulta per la promozione della qualità urbanistica
ed edilizia nelle commissioni comunali, provinciali e
regionali che prevedano statutariamente la partecipazione
di rappresentanti delle stesse categorie imprenditoriali
e professionali;
f)
richiedere
alla pubblica amministrazione, nei vari gradi sopra
citati, la presenza di rappresentanti della Consulta per
la promozione della qualità urbanistica ed edilizia in
tutti quei comitati ed organismi che affrontano problemi
relativi alla gestione e trasformazione del territorio
attivando le necessarie modifiche degli statuti e/o
regolamenti interni con almeno la previsione di
commissioni miste composte da: Enti, mondo imprenditoriale
e professionale;
g) promuovere iniziative per
favorire la competitività, l’innovazione e la qualità
della produzione progettuale e realizzativa;
h)
assicurare adeguata
attenzione, in fase di progettazione, alla previsione di
realizzazione di opere a verde curando gli spazi che
gravitano intorno alle opere edili, per attenuare
l’impatto ambientale migliorando lo scenario
architettonico;
i) favorire la collaborazione
tra imprese e professionisti per una migliore visione
degli interventi sul territorio al fine di privilegiare
progettazioni di tipo integrato utilizzando competenze
qualificate e multidisciplinari.
Articolo
5 -
Organi
Sono organi della Consulta per
la promozione della qualità urbanistica ed edilizia:
·
l’Assemblea;
·
il Comitato
Tecnico.
Articolo 6 -Assemblea
L’Assemblea è
costituita dai Presidenti degli organismi aderenti di cui
all’Art.1 che possono
designare, di volta in volta, un massimo di due delegati
con specifiche competenze sulle problematiche da
dibattere.
Delle varie
delegazioni deve comunque far parte il Presidente della
categoria o suo delegato partecipante con compito di
coordinamento e voto.
L’Assemblea sarà presieduta a rotazione,
con scadenza annuale, da uno dei Presidenti degli
organismi fondatori di cui all’Art.1, con compiti di
coordinamento e di rappresentanza esterna su eventuale,
specifico mandato della stessa.
L’Assemblea
si riunisce di norma ogni due mesi e/o quando ne venga
fatta richiesta da almeno la metà dei soci aderenti alla
Consulta per la promozione della qualità urbanistica ed
edilizia.
In via
straordinaria, l’Assemblea può riunirsi su richiesta del
Comitato Tecnico, di cui al successivo art.7, per la
trattazione di specifiche e indifferibili tematiche che
comportino termini di scadenza non compatibili con la
cadenza bimestrale delle riunioni statutarie.
L’Assemblea
delibera su tutte le azioni da svolgere per l’attuazione
degli scopi statutari
previsti dall’art.4.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono
assunte all’unanimità dei partecipanti aventi
diritto al voto.
Articolo 7
- Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico:
a)
è l’organo operativo della
consulta;
b)
è composto da due membri
effettivi ed uno supplente, in rappresentanza di ciascuno
degli Organismi di cui agli artt.1 e 2;
c)
elegge nel proprio seno un
Coordinatore ed un segretario, che restano in carica per
due anni;
d)
si riunisce di norma una
volta al mese ed ogni qualvolta ne faccia
richiesta una delle categorie aderenti;
e)
segue l’attività legislativa
ed amministrativa della Regione, della Provincia e dei
Comuni, propone e predispone tutte le azioni necessarie
affinché la Consulta per la promozione della qualità
urbanistica ed edilizia possa svolgere con efficacia il
ruolo previsto dall’art.4;
f)
decide a maggioranza
qualificata dei presenti;
g)
può avvalersi di consulenti
esterni. La loro designazione, l’eventuale compenso e la
relativa ripartizione degli oneri tra i soci devono essere
approvati dall’Assemblea;
h)
promuove l’attivazione di un
Osservatorio della qualità in edilizia con le modalità,
gli obiettivi e quant’altro necessario da sottoporre a
delibera dell’Assemblea.
Articolo 8
-
Fondo Spesa
Gli
organismi aderenti si impegnano inoltre a costituire un
fondo spesa nella misura che
sarà determinata dall’Assemblea.
Articolo 9
- Modifiche al Protocollo di Intesa
Il presente
protocollo di Intesa può essere modificato con accordo
unanime dagli
organismi firmatari.
Articolo 10 - Norme transitorie e finali
Ai soci è
consentito il diritto di recesso, da notificare per
lettera raccomandata A.R. al Presidente dell’Assemblea.
Per tutto quanto non previsto dal presente
protocollo si farà riferimento alle leggi e regolamenti
dello Stato in materia.
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